Prestiti, finanziamenti, donazioni e regalie: accertamento fiscale

Il Fisco e la Banca d’Italia hanno richiesto alle banche di fare attenzione alle operazioni che riguardano bonifici con causale prestito fruttifero o infruttifero, finanziamento, donazione e regalia.

Queste operazioni non possono limitarsi alla semplice tracciabilità del bonifico con causale, ma devono essere supportate da ulteriore documentazione.

  • Prestiti e finanziamenti: scrittura privata di prestito firmata da entrambe le parti con data certa (registrazione presso Agenzia delle Entrate, pec, raccomandata o firma digitale) o delibera assembleare tra socio e la società.
  • Donazioni: le donazioni in denaro devono avvenire con atto pubblico (notaio), mentre le donazioni di modico valore (regalie) possono essere fatte con scrittura privata ( secondo le modalità indicate sopra al fine di attribuire la data certa).

Questo monitoraggio da parte delle banche ha come scopo l’individuazione di una possibile attività di usura nel giro di denaro relativo al prestito e l’eventuale evasione delle imposte sulle donazioni.

Inoltre, i prestiti con solo bonifici e senza scrittura privata firmata da entrambe le parti con data certa vengono considerati dal Fisco redditi imponibili non dichiarati, con conseguente addebito di imposte e sanzioni.

Quindi, si consiglia di fare molta attenzione alle operazioni sopra citate e conservare la documentazione (scrittura privata e bonifico) al fine di provare la reale natura del rapporto.

Nel caso in cui un padre volesse donare al figlio il denaro per l’acquisto di un immobile si prospettano due ipotesi.

  • donazione diretta: il padre dona la somma di denaro al figlio con atto pubblico notarile ed effettua il bonifico con causale ed estremi dell’atto.

Successivamente, il figlio con altro atto procederà all’acquisto dell’immobile.

In assenza di atto pubblico di donazione il Fisco potrà far valere la presunzione di ricavi non dichiarati.

  • donazione indiretta: non necessita l’atto pubblico di donazione, poiché il padre, in sede di atto di compravendita dell’immobile, versa il prezzo direttamente al venditore.

Lo scopo perseguito dal donante (padre) e l’accettazione del donatario (figlio) devono essere menzionati nel rogito.

La seconda tipologia è più conveniente, in quanto siamo in presenza di un solo atto notarile e permette di pagare meno imposte di successione (dovute solo nel caso si superasse la franchigia di un milione di euro).
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