Le fattispecie di esclusione (cause ostative)
Sono specificate nell’art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014. Non possono accedere e quindi applicare il regime forfettario coloro che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
- non sono residenti nel territorio dello Stato, salvo i casi previsti dalla normativa UE;
- effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art.10, n.8, D.P.R. n.633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex art.53, comma 1, D.L n.331/1993;
- partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ex art. 5 TUIR; o controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- svolgono attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta. Sono esclusi i casi di soggetti che iniziano una nuova attività dopo il periodo di praticantato obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex artt. 49 e 50, TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro (solo per il 2025 euro 35.000). La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
I regimi speciali (causa di esclusione)
Il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 elenca le attività per le quali è incompatibile l’esercizio del regime forfettario:
- agricoltura e attività connesse a pesca;
- vendita di sali e tabacchi;
- commercio dei fiammiferi;
- editoria;
- gestione di servizi di telefonia pubblica;
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- intrattenimenti, giochi e altre attività;
- agenzie di viaggi e turismo;
- agriturismo;
- vendite a domicilio;
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
Cause di cessazione e di decadenza dal regime forfettario
Il regime forfetario cessa di avere effetto, a decorrere dall’anno successivo, se nel corso dell’anno:
- vengono meno i requisiti dell’accesso
- si verifica una causa di esclusione
- per scelta del contribuente che opta per un altro regime fiscale
- per effetto di un accertamento definitivo che riscontra la mancanza dei requisiti.