Registro di anagrafe condominiale

La riforma della normativa del condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, stabilisce che l’amministratore di condominio è obbligato alla tenuta del registro di anagrafe condominiale.

Il registro di anagrafe deve contenere:

  • le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, annotando anche residenza, codice fiscale, recapiti telefonici, mail e pec;
  • i dati catastali dell’unità immobiliare;
  • l’indicazione della tipologia di utilizzo dell’immobile (abitazione, ufficio, studio professionale, ecc.);
  • la dichiarazione delle condizioni di rispetto e conformità alla normativa di sicurezza dell’unità immobiliare.

Come si devono comunicare i dati anagrafici all’amministratore di condominio?

La comunicazione va fatta in forma scritta e di solito l’amministratore fornisce al condòmino una scheda anagrafica prestampata da compilare.

Quali dati bisogna indicare?

I dati sono quelli dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, specificando se si è proprietario, usufruttuario, nudo proprietario, ecc.. Quindi, si indicando: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici, mail, eventuali pec, dati catastali dell’immobile e dichiarazione del rispetto delle condizioni di sicurezza dell’immobile (potrebbe essere richiesta qualche altra informazione).

In caso di vendita del proprio immobile bisogna fare comunicazione all’amministratore di condominio?

Si, qualsiasi variazioni relativa all’immobile (compravendita, successione, ecc.) deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro 60 giorni.

Il registro di anagrafe condominiale può essere visionato dai condòmini?

Si, i condòmini hanno diritto di visionare tutti i documenti che si riferiscono al condominio compreso il relativo registro di anagrafe condominiale.

 

Articolo 1130 c.c. “Attribuzioni dell’amministratore”

L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonchè ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonchè le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonchè gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

 

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