Soci lavoratori di s.r.l.: esclusi dai contributi Inps gli utili non distribuiti

Soci lavoratori di s.r.l.: esclusi dai contributi Inps gli utili non distribuiti

Il reddito imponibile ai fini previdenziali per i soci lavoratori di s.r.l. iscritti alla gestione speciale artigiani e commercianti Inps viene delineato dalle circolari n. 102 del 12.06.2003 e n. 84 del 10.06.2021.

Inps circolare n. 102 del 12.06.2003

Chiarisce che la base imponibile contributiva è formata dal reddito d’impresa dichiarato dalla s.r.l. e attribuita ai soci secondo la propria quota di partecipazione agli utili, indipendentemente se l’assemblea ne ha deliberato la distribuzione. Quindi, gli utili ai fini contributivi anche se accantonati e destinati a riserva vengono attribuiti al socio in base alla sua partecipazione.

Inps circolare n. 84 del 10.06.2021

Ribadisce il concetto che il socio lavoratore della s.r.l. deve dichiarare, a prescindere dalla destinazione degli utili, anche gli utili non distribuiti ai soci e accantonati a riserva. Poi, chiarisce che devono essere esclusi dalla base contributiva i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a società di capitali, dove i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Cassazione

La Sezione lavoro della Cassazione, nell’arco di due giorni tra il 16 e il 17 settembre 2026, ha emesso un blocco di dieci sentenze sostanzialmente analoghe. Ha stabilito chiaramente che il socio lavoratore di una s.r.l. deve considerare la base imponibile contributiva solo esclusivamente con i redditi imputati alla persona fisica che rilevano ai fini Irpef, escludendo gli utili che restano nella società e accantonati a riserva. Facciamo un esempio:

  • utile s.r.l. anno 2025 euro 90.000;
  • utili per euro 50.000 destinati a riserva e per euro 40.000 distribuiti ai soci;
  • un solo socio lavoratore con quota di partecipazione del 40%.

In precedenza il calcolo veniva fatto sull’intero importo dell’utile, cioè euro 90.000 per 40%, quindi euro 36.000 di base imponibile contributiva per il socio lavoratore (importo al di sopra del minimale 2025 di euro 18.555, di conseguenza era dovuto un versamento per la parte eccedente pari ad euro 4.270,54).

Con le pronunce della Cassazione il calcolo viene fatto solo sull’utile imputato al socio e distribuito, cioè euro 40.000 per 40%, quindi euro 16.000 di base imponibile per il socio lavoratore (importo al di sotto del minimale 2025 euro 18.555, di conseguenza nessun versamento dovuto).

Conclusioni

Dobbiamo attendere una serie di chiarimenti tra i quali:

  • la restituzione dei contributi versati negli anni precedenti avverrà con un rimborso automatico o un’istanza da presentare?
  • l’Inps ha già chiarito che ai fini del montante contributivo rilevano solo contributi effettivamente dovuti e non quelli versati in più, quindi i contributi eccedenti il minimale versati in più per le annualità prescritte verranno tenuti in considerazione ai fini del montante contributivo?

Bisogna considerare che quando i contributi saranno rimborsati dovranno essere:

  • dichiarati nell’anno in cui verranno rimborsati
  • considerati redditi soggetti a tassazione separata

Questo perché il socio lavoratore nelle dichiarazioni degli anni precedenti ha dedotto i contributi eccedenti il minimale pagati.

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