Come vengono ripartite le spese condominiali per il videocitofono
L’art. 1123 del c.c. stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Quindi, le spese relative a impianti di videocitofono che ricadono nelle parti comuni (quadro esterno, cavi fino ai singoli immobili, ecc.) verranno ripartite in millesimi. Invece, le spese relative alle parti di proprietà esclusiva verranno addebitate ai singoli condòmini (display interno, pulsanti apriporta ecc.). E’ nulla la delibera a maggioranza che modifica il criterio di ripartizione da millesimi in parti uguali. La delibera può essere impugnata senza limite temporale da ciascun condòmino. Il criterio di ripartizione in millesimi può essere derogato solo nei casi:
- di previsione nel regolamento contrattuale
- delibera all’unanimità di tutti i proprietari dell’edificio
- accordo scritto e firmato da tutti i proprietari non necessariamente riuniti in assemblea.
Nel caso in cui vi sono delle unità immobiliari che non sono allacciate all’impianto, queste non devono pagare, secondo il principio di equità sostanziale previsto sempre nell’art. 1123 del c.c..
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