Aliquote ritenute d’acconto 4%, 11% e 20% da applicare ai condomini
Il condominio essendo sostituto d’imposta è obbligato ad operare le ritenute d’acconto con le aliquote del 4% o del 20% per alcune tipologie di spesa e fornitori:
- 4% si applica alle imprese e ai soggetti titolari di reddito d’impresa per contratti di appalto di opere o servizi (manutenzioni ascensori, pulizia scale, ecc.)
- 20% ai lavoratori autonomi e ai professionisti (avvocati, ingegneri, ecc.)
Le ritenute d’acconto dell’imposta sul reddito del 4% e del 20% non vengono operate nel caso in cui il fornitore adotta il regime fiscale forfettario, ai sensi della Legge 190/2014. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o riqualificazione energetica, i cui pagamenti vengono fatti con il cosiddetto “bonifico parlante”, la ritenuta d’acconto è 11%. In questo caso il condominio non dovrà effettuare il versamento con F24, ma la trattenuta sarà operata direttamente dalla banca o dalle poste. La certificazione di quanto operato sarà rilasciata l’anno successivo. Questa ritenuta nel tempo ha seguito le seguenti variazioni:
- dal 01.01.2015 al 29.02.2024 aliquota 8%
- dal 01.03.2024 in poi aliquota 11%
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