Il consigliere di condominio, il rappresentante di scala e il caposcala
Il consigliere di condominio
Ai sensi dell’art. 1130 bis del c.c., l’assemblea dei condomini può nominare il consiglio di condominio, composto da almeno tre condòmini negli edifici che abbiano almeno dodici unità immobiliari. E’ un organo facoltativo con funzioni solo consultive e di controllo, non ha potere decisionale, infatti non può autorizzare spese o interventi di manutenzione. Da non confondere con “il rappresentante del condominio all’assemblea del supercondominio”, nel caso di due o più condomini autonomi che hanno locali, spazi, ecc. in comune tra loro. Quest’ultimo, a differenza del consigliere di condominio, partecipa e vota all’assemblea del supercondominio per la gestione ordinaria e la nomina dell’amministratore.
Il rappresentante di scala o caposcala
Il rappresentante di scala o caposcala è una figura non disciplinata dal codice civile, diversa dal consigliere di condominio, ed ha solo una funzione di collaborazione con l’amministratore e di comunicazione tra quest’ultimo e i condòmini. Le sue funzioni vengono stabilite dal regolamento di condominio, se è previsto, oppure con delibera assembleare.
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