Limite al numero di deleghe in assemblea condominiale

Limite al numero di deleghe in assemblea condominiale

Esiste un limite di deleghe che una persona può ricevere in un’assemblea condominiale?

Se un condòmino è impossibilitato a partecipare all’assemblea condominiale può delegare in forma scritta un proprio rappresentante, ad esclusione dell’amministratore. Il limite del numero di deleghe che può ricevere il delegato è stabilito dall’art.67 disp. att. c.c.:

  • fino a 20 condòmini non esiste un limite massimo di deleghe;
  • da 21 il delegato può rappresentare fino a un quinto dei condòmini e un quinto del valore dell’edificio (200/1000).

Facciamo alcuni esempi:

  • condominio con 23 condòmini: numero condòmini 23:5= 4,6 (si arrotonda all’unità inferiore), quindi 4 e valore edificio fino a 1/5 = 1.000:5= 200 millesimi. Massimo 4 deleghe con valore complessivo non superiore a 200 millesimi dell’edificio.    
  • condominio con 26 condòmini: numero condòmini 26:5= 5,2 (si arrotonda all’unità inferiore), quindi 5 e valore edificio fino a 1/5 = 1.000:5= 200 millesimi. Massimo 5 deleghe con valore complessivo non superiore a 200 millesimi dell’edificio.    

La delega deve essere sempre conferita per iscritto e nel caso di proprietà indivisa deve essere nominato un solo delegato.                                                                           

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