Limite al numero di deleghe in assemblea condominiale
Esiste un limite di deleghe che una persona può ricevere in un’assemblea condominiale?
Se un condòmino è impossibilitato a partecipare all’assemblea condominiale può delegare in forma scritta un proprio rappresentante, ad esclusione dell’amministratore. Il limite del numero di deleghe che può ricevere il delegato è stabilito dall’art.67 disp. att. c.c.:
- fino a 20 condòmini non esiste un limite massimo di deleghe;
- da 21 il delegato può rappresentare fino a un quinto dei condòmini e un quinto del valore dell’edificio (200/1000).
Facciamo alcuni esempi:
- condominio con 23 condòmini: numero condòmini 23:5= 4,6 (si arrotonda all’unità inferiore), quindi 4 e valore edificio fino a 1/5 = 1.000:5= 200 millesimi. Massimo 4 deleghe con valore complessivo non superiore a 200 millesimi dell’edificio.
- condominio con 26 condòmini: numero condòmini 26:5= 5,2 (si arrotonda all’unità inferiore), quindi 5 e valore edificio fino a 1/5 = 1.000:5= 200 millesimi. Massimo 5 deleghe con valore complessivo non superiore a 200 millesimi dell’edificio.
La delega deve essere sempre conferita per iscritto e nel caso di proprietà indivisa deve essere nominato un solo delegato.
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